Pubblicato il: 18.01.2018

WHISTLEBLOWING

-Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
-Vista la Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015
-Visto il PNA;
-Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179;
-in attesa che questa Amministrazione si doti, nel più breve tempo possibile, di una piattaforma specifica dedicata;

tutte le segnalazioni di illeciti da parte del dipendente di questa Amministrazione dovranno essere inoltrate a rpc@constp.it, utilizzando il modulo allegato alla presente

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce di:
• gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iterprocedurale definito e comunicato all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
• tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione;
• tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
• tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalati;
• consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria.

L’amministrazione prevede le opportune cautele al fine di:
• identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo;
• separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
• non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come previsto dall’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
• mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all’accesso di cui all’art. 22 e seguenti della legge 241/1990.
L’amministrazione garantisce l’applicazione di quanto previsto dalla normativa in premessa.